SEDE – SCOPI - DURATA

 Art.  1) E’ costituita l’Associazione sportiva denominata:

GRUPPO AEROMODELLISTICO “FRANCESCO AGELLO”

 Art.  2) L’Associazione ha sede in Desenzano del Garda (BS)

 Art.  3) L’Associazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento dell’attività sportiva aeromodellistica dei suoi soci, mediante la diffusione della cultura aeronautica e tecnica proprie di questo sport e di contribuire alla formazione di una coscienza responsabile per un corretto esercizio dell’attività stessa.

L’Associazione a tal fine potrà organizzare ogni genere di manifestazione aeromodellistica, nonché corsi per l’avvicinamento e la pratica della disciplina, nonché stampare e divulgare materiale di informazione concernente l’attività stessa.

Potrà dare la propria collaborazione ad altre associazioni per lo sviluppo di iniziative similari.

In via del tutto marginale, per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà svolgere attività di carattere commerciale ed ogni altra attività utile per il raggiungimento dello scopo.

 Art.  4) L’associazione è volontaristica apolitica aconfessionale e non si prefigge scopi di lucro. La sua durata è a tempo indeterminato.

SOCI

 Art.  5) I soci possono essere:

a)     Soci fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione.

b)     Soci onorari: coloro che si sono distinti in modo particolare nella disciplina e ai quali l’Associazione debba particolare riconoscenza. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.

c)      Soci ordinari: coloro che hanno superato il periodo di tirocinio ed hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di socio.

d)     Soci sostenitori: coloro che partecipano alla vita dell’Associazione, non esercitano alcuna attività sportiva, non sono piloti e non hanno diritto di voto.

 Art.  6) Aspiranti soci.

Gli aeromodellisti che intendono associarsi devono sottoscrivere lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla richiesta delibererà in merito all’accettazione dell’iscrizione sulla base delle finalità sociali e di sicurezza che l’Associazione di prefigge.

In caso di accettazione l’aspirante socio ordinario viene iscritto per il periodo di un anno nell’elenco degli aspiranti soci. Dopo un anno di attività sportiva sufficientemente continuativa il Consiglio Direttivo, sulla base dell’attitudine tecnica e dell’affidabilità dimostrata dall’aspirante socio in ordine di sicurezza di sé e degli altri, giudicherà insindacabilmente l’iscrizione dello stesso nell’elenco dei soci ordinari oppure la sua esclusione.

E’ previsto che il Consiglio Direttivo deliberi l’allontanamento, per gravi motivi, prima del compimento dell’anno di prova.

 Art.  7) La qualifica di associato si perde:

a)     per dimissioni presentate per iscritto;

b)     per morosità nel pagamento della quota sociale;

c)      per esclusione: i soci possono essere radiati dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, per     comportamento che possa mettere in pericolo la propria incolumità, quella degli altri, per condotta riprovevole e per atti ed azioni pregiudizievoli agli interessati dell’Associazione. Detto provvedimento dovrà essere comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata.

d)     Per decesso.

 Art.  8) Il Socio che cessa di appartenere all’Associazione per qualsiasi motivo ha l’obbligo di rendere tutto quanto avesse in consegna di proprietà dell’Associazione. Non ha diritto al rimborso della quota pagata e non potrà vantare alcun diritto sul fondo comune.

 Art.  9) Attività sportiva.

Gli aspiranti soci ed i soci effettivi che intendano intraprendere o continuare l’attività sportiva dovranno tassativamente avere la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone, animali e cose causati durante lo svolgimento dell’attività stessa. I massimali assicurativi di copertura non dovranno essere inferiori ai minimi stabiliti per le autovetture circolanti nel nostro paese.

Ogni associato aspirante socio, riconosce di essere personalmente l’unico responsabile in sede civile e penale di eventuali danni da lui causati a persone, animali e cose durante lo svolgimento dell’attività aeromodellistica.

 Art. 10) L’adesione all’Associazione ha durata annuale.

 Art. 11) I soci in regola con il tesseramento, hanno diritto di

-         partecipare all’Assemblea;

-         prendere parte all’elezione del Consiglio Direttivo

hanno l’obbligo di:

-         accettare lo Statuto ed il regolamento associativo;

-         accettare le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 Art. 12) Sono organi dell’Associazione

a)     L’Assemblea generale degli associati;

b)     Il Consiglio Direttivo. Le cariche sono onorarie.

ASSEMBLEA

 Art. 13) L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti al libro soci.

Le delibere prese a norma di legge e del presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci. Le Assemblee potranno svolgersi nella sede sociale o in un altro luogo che verrà indicato nella convocazione, purchè in Italia. L’Assemblea generale potrà essere ordinaria e straordinaria.

 Art. 14) L’Assemblea Ordinaria può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta:

-         dello stesso

-         del Consiglio Direttivo

-         da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto, a norma dell’art. 20 C. C.

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, se richiesto con domanda scritta della maggioranza dei consiglieri o di almeno metà più uno degli associati aventi diritto al voto, entro trenta giorni dalla richiesta. Questa deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione. Le convocazioni dovranno essere effettuate mediante comunicazione scritta a ciascun socio ovvero mediante affissione dell’avviso di comunicazione presso la sede sociale.

 Art. 15) Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno La metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed iscritti nel libro degli associati almeno trenta giorni prima dell’assemblea. Specificando data, ora, luogo, ordine del giorno, con almeno 15 giorni di preavviso. In seconda convocazione, ad almeno mezz’ora dalla prima, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

 Art. 16) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nominerà un segretario.

Il Presidente, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la ritualità della convocazione ed in genere il diritto di intervento all’assemblea ed il numero dei voti di cui dispongono gli associati presenti. Tranne che nei casi specificatamente contemplati, le assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati con regolare delega.

Ciascun socio potrà rappresentare non più di un altro socio, purchè munito di delega scritta.

Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per approvazione del rendiconto entro il mese di giugno di ogni anno.

 Art. 17) L’Assemblea ordinaria elegge a scrutinio segreto, salvo diversa delibera assembleare, il Consiglio Direttivo.

Per la prima volta dette nomine sono effettuate in sede di atto costituzionale.

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati che ne abbiano i requisiti.

L’Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali nominerà, anche per acclamazione, tre scrutatori.

 Art. 18) L’Assemblea straordinaria delibera:

a)     su eventuali modifiche del presente statuto;

b)     sullo scioglimento dell’Associazione; L’assemblea straordinaria è valida solo se in prima convocazione sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto al voto e in seconda, almeno mezz’ora dopo, se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Essa delibera con la maggioranza dei votanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

 Art. 19) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque persone elette tra i soci.

Il Consiglio Direttivo sarà eletto nel corso dell’Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, eleggeranno al loro interno il Presidente, il Vice Presidente vicario ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio. Le riunioni le relative delibere saranno riportate su apposito verbale a cura del segretario contro firmato dai presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo che saranno assenti in tre riunioni senza giustificato motivo saranno considerati dimissionari e verranno sostituiti dal primo dei non eletti, così pure in caso di dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

 Art. 20) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere, ordinario e straordinario sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi di cui all’art. 3.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere inoltre:

-         alla predisposizione del rendiconto e della relazione;

-         a predisporre i regolamenti interni;

-         all’accettazione degli aspiranti soci ed all’iscrizione degli stessi nell’elenco dei soci effettivi;

-         all’emanazione di provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;

-         alla determinazione delle quote associative annue.

 Art. 21) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega; può aprire C/C bancari intestati all’Associazione.

Coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell’attività; adotta tutti i provvedimenti a carattere d’urgenza.

Convoca le assemblee.

Il Presidente può conferire in tutto o in parte i suoi poteri ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Se il Presidente dovesse cessare da tale carica per qualsiasi motivo, gli succederà provvisoriamente fino alla nuova riunione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente, il Vice Presidente vicario.

Il neo eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

FONDO COMUNE

Art. 22)  Il patrimonio consiste in tutti i beni, che a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà dell’Associazione.

In esso confluiscono:

-         le quote sociali che gli associati sono tenuti a versare;

-         gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

-         le donazioni, erogazioni e lasciti;

-         ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Il rendiconto annuale dovrà comprendere:

a)     la situazione patrimoniale;

b)     il conto della gestione;

sarà presentato all’approvazione all’Assemblea, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 Art. 23) In caso di scioglimento l’eventuale residuo attivo verrà devoluto ad Enti aventi finalità analoghe o simili a quelle dell’Associazione, o in beneficenza, secondo la delibera dell’Associazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 Art. 24) Tutte le controversie tra l’Associazione ed i soci o loro aventi causa, ovvero trai i soci medesimi e/o loro aventi causa, saranno sottoposte a giudizio di un Giurì d’onore costituito da tre componenti di cui due scelti, da ciascuna delle due parti ed un terzo, che ne assumerà la presidenza, indicato dai primi due entro i successivi trenta giorni dalla loro nomina. Al Giurì d’onore, che svolge le funzioni del collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dall’Associazione.

Il Giurì d’onore dovrà emanare il lodo entro novanta giorni dalla sua costituzione.

 Art. 25) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari della F.A.I. e, ove non previsto, le norme del Codice Civile.

Desenzano del Garda  15 marzo 1994